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TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO​

Testo Unico D.Lgs.81/2008 (ultimo aggiornamento Giugno 2016)

Nel Supplemento Ordinario n. 108/L della Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 è stato pubblicato Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

DEFINIZIONE DI PERICOLO (dal D. Lgs. 81/2008 art. 2)​

Il Testo Unico definisce con precisione i concetti di Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (processo lavorativo, sostanza, strumentazione,…) avente il potenziale di causare danni.

DEFINIZIONE DI RISCHIO (dal D. Lgs. 81/2008 art. 2 )

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione RISCHIO=PROBABILITA’ x GRAVITA’

Il D.Lgs. 81/2008, denominato “Testo unico sulla sicurezza”, è entrato in vigore il 15 maggio 2008, in attuazione all’articolo 1 Legge 03 agosto 2007, n. 123 disciplina il campo della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

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TESTO UNICO ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO:

1.6 Porte e portoni

Comma 1.6.11 del Testo Unico (allegato IV):
 Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c’è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.

1.3 Pavimenti,
 muri soffitte, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico

Comma 1.3.6. del Testo Unico (allegato IV): Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, nè rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all’ altezza di 1 metro dal pavimento , tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora essi vadano in frantumi.

Comma 1.3.7. del Testo Unico (allegato IV): Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza.

Comma 1.3.8. del Testo Unico (allegatoIV): Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l’attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell’edificio ed intorno ad esso.

1.9 Microclima
1.9.2 Temperatura dei locali


Comma 1.9.2.1. del Testo Unico (allegato IV): La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e dagli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

Comma 1.9.2.4 del Testo Unico (allegato IV): Le finestre, i lucerneri e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

Comma 1.9.2.5. del Testo Unico (allegato IV): Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.

Art.26 – Contratto di appalto o contratto d’opera

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unita’ produttiva della stessa, nonchè nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:

a) verifica, con le modalita’ previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneita’ tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e’ eseguita attraverso le seguenti modalità’:

  1. acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  2. acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita’ tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente  in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita’.

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